impianto fotovoltaico

I Bonus fiscali per gli impianti fotovoltaici

impianto fotovoltaicoLa detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie generiche viene applicata anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, in tal caso però è esclusa la possibilità di usufruire degli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia.

Ecco la dichiarazione ufficiale dall’Agenzia delle entrate in merito alla detrazione fiscale per i pannelli fotovoltaici:

L’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica può rientrare nell’agevolazione (detrazione IRPEF del 50%), ma in questo caso l’elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto Conto Energia, previsto dal D. M. 5 luglio 2012 (denominato Quinto Conto Energia)”. La detrazione IRPEF del 50% riguardante le ristrutturazioni edilizie generiche, chiarisce inoltre l’AE, spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi. “Ha diritto alla detrazione – aggiunge l’ufficio stampa della AE – anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture“.

Ci sono altre spese che si possono detrarre?

Si, certamente, è possibile beneficiare della detrazione per:

  • progettazione e prestazioni professionali
  • messa in regola degli impianti (DM 37/2008 – ex legge 46/90)
  • acquisto materiali
  • relazione di conformità
  • perizie e sopralluoghi
  • IVA, bolli e diritti per le concessioni
  • oneri di urbanizzazione.

Come poter fare per beneficiare del bonus

  • I pagamenti devono essere effettuati con bonifico postale o bancario, sempre avendo cura di conservare le ricevute che possono essere richieste dagli uffici finanziari.
  • Nella dichiarazione dei redditi occorre indicare i dati catastali dell’immobile.
  • La detrazione non è cumulabile con quella per interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

E’ possibile perdere la detrazione?

Si, e bisogna fare molta attenzione ad operare sempre secondo le direttive di Legge. La detrazione (come spiega la Guida dell’Agenzia delle Entrate Gennaio 2015), non viene riconosciuta, e quindi l’importo fruito viene recuperato dall’ Agenzia nei seguenti casi:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione , numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato )
  • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Cosa succede se dopo aver ricevuto l’agevolazione, si cambia il possesso?

Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverse indicazioni.